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INTERNET Il Codice di autoregolamentazione "Internet e minori", varato il 5 novembre 2003 dalla commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo su mandato del ministro delle Comunicazioni, on. Maurizio Gasparri, è stato sottoscritto il 19 novembre 2003 dalle associazioni degli Internet provider (AIIP, ANFoV, Assoprovider e Federcomin.) alla presenza dei Ministri, Gasparri e Stanca. IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "INTERNET E MINORI" Premessa Considerato che: a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva; b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente, l’infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento); c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli; d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale; e) sussiste l’esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all’informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui; f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche. Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche l’adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche come “Codice”). Finalità Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità: a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore; b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete; d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali; e) assicurare, nel rispetto dell’ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica; f) agevolare, nel rispetto dell’art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, secondo quanto previsto all’art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate; g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione. VISTE E CONSIDERATE ALTRESI’ LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE’: VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione; CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell’art. 17 che testualmente prevede che gli Stati «favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18» e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l’obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18); CONSIDERATA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77; VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare l’art. 50, dal titolo “Notizie o immagini relative ai minori” e l’art. 130, dal titolo “Comunicazioni indesiderate”; VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno – in particolare gli Articoli: – Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata); – Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit); – Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching); – Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting); – Art. 17 (Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza); – Art. 18 (Codici di condotta); CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483; CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; VISTA l’adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n. 276/1999/CE sul piano d’azione comunitario pluriennale per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le linee d’azione indicate dalla Commissione: 1. creare un ambiente più sicuro; 2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare eventuali sospetti di pornografia infantile; 3. incoraggiare l’autoregolamentazione e i codici di condotta; 4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione; 5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS (Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association); 6. facilitare l’intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione; 7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione; 8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione; 9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala; 10. realizzare azioni di sostegno; 11. valutarne le implicazioni giuridiche; 12. coordinarne l’attuazione con iniziative internazionali analoghe; 13. valutarne l’impatto con le misure comunitarie; VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004; CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03); VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell’Unione Europea sul “Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001; VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni; VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”; In particolare, il terzo comma dell’art. 600-ter Codice penale; VISTA la Convenzione del Consiglio D’Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001; VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”. Firmato: AIIP - Associazione Italiana Internet Providers, Paolo Nuti ANFoV - Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione, Nino Catania Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti, Matteo Fici Federcomin - Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell’informatica, Alberto Tripi Il Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca Roma, 19 novembre 2003 |
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